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In data 06/05/2024 è stata emessa l'ordinanza del Sindaco n. 6 recante disposizioni e obblighi per interventi di lotta alle infestazioni da processionaria.
Pertanto tutti i proprietari, amministratori condominiali o conduttori a vario titolo di aree verdi ed incolte, ove siano presenti pini o cedri, devono porre in essere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza ed in seguito entro il 31 Gennaio di ogni anno, tutte le opportune verifiche tutte le opportune verifiche ed ispezioni delle alberature presenti nelle aree verdi al fine di accertare l’eventuale presenza di nidi della “Processionaria del pino” (Thaumetopoea pityocampa), ponendo attenzione alle specie arboree soggette all’attacco del parassita, ovvero:
-Pini nero (Pinus nigra)
-Pino silvestre (Pinus silvestris)
-Pino domestico (Pinus pinea)
-Pino marittimo (Pinus pinaster)
-Varie specie di cedro (Cedrus spp).
Laddove sia riscontrata tale presenza devono provvedere, all’asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati con nidi di processionaria ed alla successiva bruciatura, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve. In caso di infestazione estesa sono ammessi trattamenti con bio insetticidi a base di Bacillus thuringiensis var. kurstaki - BTK (larvicida biologico selettivo).
I rami con nidi di “Processionaria del pino” non devono essere despositati sulla pubblica via, nè smaltiti tramite i servizi di nettezza urbana e, più in generale, nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale, nonché tramite il deposito in discarica.
In caso di inottemperanza verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 7-bis D.lgs. 267/2000 da €. 25 a €. 500,00.
Testo completo dell'ordinanza qui allegata
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Ultimo aggiornamento: 08-05-2024, 10:07