Norme per il trasporto dei cani
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L’articolo 169 del Nuovo Codice della Strada consente di trasportare in auto un solo cane, purchè
non costituisca pericolo per il conducente. Se si trasportano più animali devono essere custoditi in
apposita gabbia o contenitore nel vano posteriore al posto di guida diviso da una rete o da altro
mezzo idoneo. Se installati in maniera permanente i mezzi divisori devono essere autorizzati dal
competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Nel caso di
trasporto su taxi, i conducenti possono trasportare animali, purchè i mezzi siano idonei all’uso.
L’articolo 170 prevede invece che su motocicli e ciclomotori è possibile trasportare animali solo se
custodito in apposita gabbia solidamente assicurata al veicolo. Gabbia e animali non possono
sporgere di più di 50 cm oltre l’asse laterale del veicolo e 50 cm oltre la sagoma longitudinale del
veicolo.
I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere fatti in modo tale da proteggere i cani da
intemperie e forti variazioni climatiche. Il mezzo di trasporto deve garantire al cane lo spazio per
restare eretto in posizione naturale e la possibilità di coricarsi. Nei mesi estivi non bisogna mai
lasciare il cane nell’auto in sosta, nemmeno con i finestrini un po’aperti, poiché le alte temperature
potrebbero indurre il classico “colpo di calore” con conseguente aumento della temperatura
corporea.
Sui trasporti pubblici dell’ATC possono viaggiare senza pagare il biglietto i cani di piccolissima
taglia, se tenuti in braccio o con la museruola. Gli animali più grandi possono viaggiare solo in
appositi contenitori pagando il normale biglietto. I cani per ciechi possono viaggiare liberamente
accompagnando il padrone e senza pagare alcun biglietto.
Per quanto riguarda il trasporto su treno, dal 2008 i cani di piccola taglia, i gatti e i piccoli animali
da compagnia saranno ammessi gratis su tutti i treni, nelle apposite gabbiette. Per tutte le altre taglie
i padroni dovranno pagare per loro metà biglietto. I cani viaggeranno con museruola e guinzaglio in
spazi ricavati nell’ultima carrozza di seconda classe con l’esclusione delle ore di punta del mattino.
I treni sono vietati alle razze particolarmente aggressive trascritte in uno specifico elenco redatto dal
ministero della Salute. I cani guida per i ciechi sono ammessi invece in qualunque treno e classe.
Se invece si viaggia in nave e traghetto non esiste un’apposita normativa, occorre informarsi sulle
condizioni stabilite dalla Compagnia di Navigazione con cui si viaggia. In genere però il trasporto è
gratuito Per tutti i collegamenti è richiesto il certificato medico attestante che il cane non sia affetto
da malattia; per i collegamenti con la Sardegna e in generale per potersi recare con il cane in alcune
regioni italiane è necessario anche il certificato veterinario di vaccinazione antirabbica.